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STATUTO dell'Associazione "Borgo RUMERO"

Volpiano (TORINO), lì 24 Giugno 1998
 
ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata BORGO RUMERO con sede in Volpiano.
 
 
ART. 2

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:
  1. Promozione e diffusione dell’attività culturale, folkloristica e sportiva.
  2. Sviluppare l'associazionismo e il volontariato sociale, culturale, folkloristico e l’attività sportiva.
  3. Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages e manifestazioni sportive promozionali e ricreative.
  4. Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali e sportive, promosse da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano espressamente la presenza.
  5. Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia locali che al di fuori del borgo.
  6. Incentivare interscambi sociali, culturali, folkloristici, sportivi e gemellaggi con gruppi locali ed esterni.
  7. Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori delle nostre finalita’ con la distribuzione di bollettini, circolari informative, riviste, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.
  8. Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni , consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi.
  9. Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
 
ART. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
 
 
ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
 
 
ART. 5

L’ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
 
 
ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonchè di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
 
 
ART. 7
  1. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.
  2. E’ fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
  3. La quota associativa non e’ trasmissibile e non e’ rivalutabile.
 
ART. 8

L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non puó essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
  1. Per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata.
  2. Per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione.
  3. Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci).
Il socio espulso non può più essere riproposto.
 
 
ART. 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:
  1. L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria).
  2. Il Presidente.
  3. Il Consiglio Dírettivo.
 
ART. 10

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo delíberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.
 
 
ART. 11

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Gennaio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto e consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
 
 
ART. 12

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
 
 
ART. 13

Spetta all'Assemblea dei soci:
  1. Decidere sulla relazione morale e finanziaria dei Consiglio Direttivo.
  2. Deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
  3. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, Il Tesoriere, e i consiglieri del Consiglio Direttivo.
  4. Nominare n.3 revisori dei conti, la cui carica è incompatibile con la carica di Consigliere.
  5. Discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
 
ART. 14

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine dei giorno.

Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
 
 
ART. 15

Il Consiglio Direttivo, all'elezione dei quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere ed altri 11 Consiglieri per un totale di 15 membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 8 consiglieri.

In caso di dimissioni di un consigliere, questi verrà surrogato con il primo degli esclusi.

In caso di dimissioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, sarà necessario da parte del Consiglio Direttivo fare una nuova votazione per l’elezione del posto vacante.
 
 
ART. 16

Spetta al Consiglio Direttivo di:
  1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
  2. Proporre all'Assemblea l'esclusíone dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto.
  3. Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale.
  4. Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari.
  5. Redigere il Regolamento dell'Associazione.
  6. Redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue.
  7. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno).
  8. Convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci.
  9. Programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
 
ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde dei buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all' ART. 38 del C.C.
 
 
ART. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

In casi di assoluta necessità prende le iniziative che più ritiene opportune comunicando alla prima riunione del Consiglio Direttivo l’operato svolto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
 
 
ART. 19

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.
 
 
ART. 20

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
 
 
ART. 21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
 
 
ART. 22

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
 
 
ART. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fará riferimento alle norme del Codice Civile.
 
 
Modificato ed approvato dai Soci Fondatori il 24 Luglio 1998

Registrato presso l'Ufficio del Registro di Rivarolo C.se (TO) il 10 Settembre 1998
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